Ufficio Violazioni Amministrative

Ultima modifica 14 luglio 2022

Ufficio Violazioni Amministrative (diverse dal Codice della Strada)

A fronte della violazione di una norma di diritto pubblico il trasgressore è punito con sanzioni che possono essere di natura penale o amministrativa a seconda della gravità del comportamento.

Le violazione di natura amministrativa di norme diverse dal Codice della Strada, accertate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dei Castelli, sono gestite dall'Ufficio Violazioni Amministrative presso il Comando.

 

Cosa gestisce l’ufficio:

  • La registrazione dei verbali di contestazione e dei pagamenti ricevuti
  • La registrazione delle memorie difensive presentate avverso i verbali di contestazione, curando altresì la predisposizione delle controdeduzione da parte dei verbalizzanti, e la trasmissione all'Autorità Amministrativa competente per l'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento o di Archiviazione.
  • Trasmette il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 689/81 avverso i verbali di contestazione per i quali NON è stata effettuto il pagamento in misura ridotta e NON sono state presentate le memorie difensive. A seguito di tale rapporto l'autorità amministrativa competente emette l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento
  • Cura il contenzioso instaurato nei confronti dell'Autorità Amministrativa o del Giudice di Pace (o Tribunale)
  • Cura e gestische le richieste di rateizzazione delle sanzioni amministrative
  • Trasmette all'Ente competente le Ordinanze Ingiunzioni diventata esecutive, per la riscossione coatta a ruolo delle somme dovute. (Cartelle esattoriali)

Come e dove pagare un Verbale

Sul verbale di contestazione DEVONO essere indicate le modalità di pagamento in misura ridotta qualora la stessa sia ammessa.

Attenzione! Per talune violazioni tale facoltà non è ammessa immediatamente e il trasgressore, o l'obbligato in solido deve attendere la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione emessa dall'Autorità amministrativa competente indicata nel verbale. (Comune, Provincia, Prefetto, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.....)

I proventi, a seconda della normativa violata sono destinati o al Comune ove è stata commessa la violazione, o alla Provincia di Vicenza o allo Stato (tramite il Mod. F23).

 

N.B. Non è mai ammesso il ricorso diretto al Giudice di Pace avverso i semplici verbali di contestazione di norme diverse dal Codice della Strada. Tale possibilità è ammessa solo avverso l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento emessa dall'Autorità Amministrativa competente.

 

Modalità di ricorso a verbali di contestazione di norme diverse del codice della strada

Avverso il verbale di contestazione è ammessa la presentazione di memorie difensive alla sola autorità amministrativa competente (indicata nel verbale stesso) o la richiesta di essere sentiti (Art. 18 Legge 689/81).

 

Chi e quando può presentare il ricorso

Il "trasgressore" o "l'obbligato in solido" cioè il proprietario della cosa mediante la quale fu commessa la violazione (Art. 6 Legge 689/81) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Dove presentare il ricorso

  • di persona: presso l'autorità competente (indicata nel verbale di contestazione)
  • per posta: da inviarsi all'autorità competente (indicata nel verbale di contestazione)

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

 

Quando viene deciso il ricorso

L'autorità competente, valutate le memorie difensive presentate e le controdeduzioni prodotte dall'Ente accertatore procede all'emissione di:

  • Ordinanza Ingiunzione di pagamento, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissando il pagamento della sanzione dal minimo al massimo edittale tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 11 della Legge 689/81 (gravità della violazione, opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del trasgressore e sue condizioni economiche).
  • Ordinanza di Archiviazione del verbale, qualora ritenga l'accertamento non fondato.

Avverso l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento è ammesso il ricordo al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza

Attenzione! Per talune e specifiche materie il ricorso va presentato al Tribunale di Vicenza. Tale indicazione è comunque ben specificata nell'Ordinanza Ingiunzione.

 

Ricorso al Giudice di Pace (o del Tribunale di Vicenza per talune materie) (entro il termine di 30 giorni)

Quali atti impugnare

  • SOLO Le ordinanze ingiunzioni di pagamento emanate dall'autorità competente

 

Si ricorda che non è ammesso il ricorso diretto al Giudice di Pace (o del Tribunale di Vicenza per talune materie) contro Verbali di Contestazione a norme diverse dal Codice della Strada. Tale facoltà è ammessa SOLO a fronte dell’Ordinanza Ingiuntiva relativa al verbale stesso.

 

Attenzione:

  • Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie;
  • nel ricorso può essere richiesta la sospensione dei termini, ciò significa, ad es., che in caso di opposizione a cartella esattoriale la procedura di pignoramento si interrompe;
  • il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza;
  • in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida;
  • è opportuno inoltrare per conoscenza copia del ricorso al Giudice di Pace all’Ufficio Violazioni Amministrative per fax (0444 699298);
  • il Giudice di Pace può riconoscere a carico dell'opponente anche le spese di giustizia richieste dal Comune.

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