Autentiche di copia, firma e legalizzazione di fotografie

Ultima modifica 21 marzo 2023

Per informazioni o appuntamenti contattare il n. 0444 705703 dal lunedì al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:30 oppure via mail: demografici@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Se le copie da autenticare sono due o più è necessario fissare un appuntamento all'ufficio anagrafe

A chi rivolgersi

Ufficio Anagrafe Piano Terra della Sede Comunale Via Roma 5 Montecchio Maggiore - 0444705703 / 754 

Autentica di copia

L'autentica di copia è un'attestazione di conformità a un originale.

Chi può effettuarla
- il pubblico ufficiale che ha emesso l'originale;
- il pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale;
- il pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento.
Possono autenticare: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui il cittadino debba presentare copia autentica di un documento ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l'autentica della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale.

L'art. 19 del DPR 445/2000 prevede la possibilità di sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Autentica di copia analogica (cartacea) da documento cartaceo originale

E' l'attestazione di conformità di un documento cartaceo originale ad una fotocopia cartacea del documento stesso

L'interessato deve presentare il documento originale e una fotocopia dello stesso e su quest'ultima verrà posto il timbro di conformità da parte del funzionario incaricato dal Ssindaco

Autentica di copia analogica (cartacea) da documento informatico firmato elettronicamente

E' l'attestazione di conformità di un documento cartaceo al documento informatico (firmato digitalmente) da cui proviene e tutte le sue componenti:
- software di creazione
- titolare di firma elettronica utilizzata con indicazione del certificato e del titolare
- indicazione degli strumenti di verifica
- marcatura temporale e strumento di verifica della stessa

La richiesta deve essere fatta su apposito modulo e firmata o con firma digitale oppure a mano allegando copia del documento di identità

Note: Ai sensi dell'art. 23 comma 2, D. Lgs 82/2005 si fa presente che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

Articolo 23 D. Lgs n. 82 del 2005 - Codice dell'amministrazione digitale
Copie analogiche di documenti informatici.
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico .

Autentica di firma

Per le domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non occorre l'autentica se la firma viene apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione.
Se la domanda firmata viene trasmessa per posta o via fax deve essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità dell'interessato. Nel caso di richiesta di riscossione da parte di terzi di benefici economici occorre autenticare la firma.
Nelle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le pubbliche amministrazioni, e ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non occorre autenticare la firma.

Legalizzazione fotografie

La legalizzazione della fotografia, prescritta per il rilascio dei documenti personali, viene effettuata direttamente dall'amministrazione competente al rilascio del documento stesso. L'interessato, se vuole, può anche rivolgersi all'ufficio anagrafe del comune.
L'interessato deve presentarsi munito di: foto e documento di riconoscimento valido.

Domanda copia autentica da documento digitale
07-10-2021

Allegato formato pdf

Dichiarazione sostitutiva atto notorieta'
07-10-2021

Allegato formato pdf


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