Elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali

Ultima modifica 2 maggio 2024

Il voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell’Unione europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

I cittadini dell’Unione iscritti nelle liste aggiunte:

  • possono esercitare il diritto di voto per l’elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
  • possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
  • possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il quarantesimo giorno antecedente alla data fissata per la consultazione elettorale.

La presentazione della lista dei candidati

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Pertanto, nel Comune di Montecchio Maggiore, il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 11 a 16 candidati.

Nelle liste dei candidati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, e ai fini del corretto calcolo dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all’unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

Numero dei sottoscrittori delle liste

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, nel Comune di Montecchio Maggiore, da un minimo di 175 a  un massimo di 350 elettori.I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista e in caso di trasgressione sarà tenuto al pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro. Qualora venisse accertata tale infrazione la Commissione elettorale circondariale cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali;

Il sistema elettorale

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale. All’atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata a sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
La scheda è la stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

L'espressione del voto

Il corpo elettorale può votare nei seguenti modi:

  1. esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando le proprie preferenze verso scrivendo il cognome di non più di due tra candidati e candidate compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
  2. esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s’intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
  3. esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (possibilità del voto disgiunto).

E’ proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Il ballottaggio

Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede a un secondo turno elettorale (c.d. ballottaggio ), che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi

L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco, al temine del primo o dell’eventuale secondo turno.
Non tutte le liste partecipano all’assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... (metodo d'Hondt) sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
All’interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4… sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.
Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessun’altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti ma collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio.
Nell’ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l’ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).
Sono quindi proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

 

Nomina Mandatario Elettorale e Rendicontazione Spese Elettorali
Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della loro campagna elettorale per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Venezia, competente per la circoscrizione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

La nomina del mandatario va fatta dal candidato su apposito modello, la firma deve essere autenticata e va depositata presso il Collegio regionale di garanzia elettorale.

Nessun candidato può designare più mandatari e il mandatario non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Successivamente entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti dovrà essere presentata da tutti i candidati  (eletti e non eletti), la successiva rendicontazione delle spese sostenute e/o le dichiarazioni previste anche se non si è sostenuta alcuna spesa.

Si ricorda che le dichiarazioni dovranno essere inviate al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale,  solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: prot.ca.venezia@giustiziacert.it

Per maggiori informazioni  è stata  programmata apposita riunione con il referente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Venezia per sabato 25 maggio 2024 alle ore 10.30 a MONTECCHIO MAGGIORE c/o Corte delle Filande alla quale è importante partecipino i Mandatari elettorali, i candidati a Sindaco e a Consigliere Comunale.

MODULISTICA ALLEGATA

Designazione del Mandatario Elettorale
Rendicontazione spese sostenute e dichiarazioni da rendere anche per coloro che non hanno sostenuto spese

9.4 NOMINA MANDATARIO 2024 EDITABILE
02-05-2024

Allegato 22.72 KB formato odt

9.4 MODULISTICA AMMINISTRATIVE 2024
02-05-2024

Allegato 1.81 MB formato pdf


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