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Ordinanza in occasione delle manifestazioni "Montecchio Marittima 2025" e "Notte Bianca 2025"

Divieti in vigore durante i due eventi

Data :

30 luglio 2025

Ordinanza in occasione delle manifestazioni "Montecchio Marittima 2025" e "Notte Bianca 2025"
Municipium

Descrizione

L'ordinanza del sindaco n. 162 del 29/07/2025 impone dal 30 luglio al 3 agosto 2025, dalle ore 18 alle ore 3, nell'area di svolgimento della manifestazione “Montecchio Marittima 2025” (Viale Trieste SR11/Via Sasso Moro) e nei giorni 29, 30, 31 agosto 2025, dalle ore 18 alle ore 3, nell'area di svolgimento della manifestazione “Notte Bianca 2025” (Piazza Carli, Piazza Fraccon e vie adicenti):

  1. il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine di alluminio e similari. Il presente divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano in posti a sedere situati esclusivamente all'interno dei locali abilitati alla somministrazione;
  2. il divieto di introdurre e portare bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;
  3. il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di spray urticante e di altre sostanze similari, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle
    manifestazioni sopra richiamate;
  4. il divieto di introduzione all'interno delle manifestazioni di gas di libera vendita, normalmente utilizzato per il gonfiaggio di palloncini aerostatici (protossido di azoto o similare), idoneo a determinare effetti psicotropi qualora inalato;
  5. il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di oggetti di qualsiasi natura idonei a molestare od offendere nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate; 
  6. il divieto di deposito su suolo pubblico o aperto al pubblico di bombole gas (gpl, propano o similare) su suolo pubblico ed aperte al pubblico, e divieto di stoccaggio su veicoli, anche se appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione.

In allegato il testo completo dell'ordinanza.

Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2025, 08:53

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