Decreto Legge 18/2020 - Scadenze modificate a seguito dell'emergenza Covid-19

Pubblicato il 19 marzo 2020 • Coronavirus , Protezione Civile

 

Si  avvisa  che  per  effetto  degli  articoli  92  104,  108  e  125  del  Decreto  Legge  n.  18/2020,  in vigore da oggi vi sono delle importanti modifiche su alcune scadenze:

  • la scadenza delle revisioni periodiche dei veicoli a motore viene prorogata al 31 ottobre2020;
  • la  validità  delle patenti  di  guida  e  delle carte  d’identità    scadute  o  in  scadenza successivamente  al  18  marzo  2020  è  prorogata  al  31 agosto  2020. 
  • la  validità  ai  fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;
  • il  periodo  di  comporto  delle polizze  assicurative  di  responsabilità  civile  dei  veicoli (periodo  oltre  la  scadenza  durante  il  quale  l’impresa  assicuratrice  è  obbligata  a  tenere operativa la garanzia assicurativa) è prolungato da 15 a 30 giorni;  
  • il termine di pagamento delle sanzioni amministrative stradali con la riduzione del 30%,che  normalmente  è  di  5  giorni  dalla  contestazione  o  dalla  notifica  del  verbale,  è prolungato a giorni 30. 

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti alle domande che più spesso pervengono al Comando di Polizia Locale.

Com’è noto l’allontanamento dalla propria abitazione è possibile unicamente per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.  Le situazioni di necessità sono quelle in relazione alle quali lo spostamento è preordinato allo svolgimento  di  un’attività  indispensabile  per  tutelare  un  diritto  primario,  non  altrimenti tutelabile  o  rinviabile,  ovvero  che  la  necessità  sia  attuale,  non  altrimenti  svolgibile  e  non rinviabile.

Pertanto:

  • il  conferimento  di  rifiuti  presso  l’ecocentro  comunale NON  è  da  considerare  stato  di necessità  (salvo  i  rarissimi  casi  di   rifiuti  che  possono  presentare  problematiche  di  tipo ambientale o igienico-sanitario), pertanto non è consentito;
  • la visita dei defunti al camposanto NON può essere considerata stato di necessità, pertanto non è consentita;
  • andare a far visita a parenti e genitori autosufficienti NON può essere considerata stato di necessità, pertanto non è consentito;
  • andare a far visita con amici, fidanzati ecc NON può essere considerata stato di necessità, pertanto non è consentito;
  • il rifornimento alimentare è da considerarsi uno stato di necessità, va effettuato spostandosi il meno possibile, ma non hanno rilevanza i confini comunali o provinciali; 
  • l’attività di trasloco, qualora non vi sia un comprovata urgenza (ad esempio una situazione di sfratto)  NON può essere considerata stato di necessità, pertanto non è consentita;
  • sedersi in panchine, muretti, parchi ecc. costituisce palese violazione del vigente divieto di assembramento;
  • andare  a  rifornirsi  di  generi  alimentari  è  consentito,  ma  l’abuso  di  questa  possibilità  (ad esempio andare più volte al giorno a fare la spesa) è da considerarsi elusione della norma, equiparabile alla violazione, che ricordiamo, viene punita con sanzione penale;
  • benchè  sia  consentita  l’attività  sportiva  e  motoria,  da  svolgersi  esclusivamente  in  forma individuale e all’aria aperta, questa non può essere svolta  quando vi sia rischio, anche solo ipotetico, di contatto ravvicinato o assembramento di persone. Vanno pertanto evitate piste ciclabili, parchi, strade di campagna ove siano già presenti persone e vi sia quindi pericolo di contatti ravvicinati;

L’autocertificazione  è  necessaria  per  qualsiasi  spostamento  da  casa,  inclusa  l’attività motoria e sportiva (anche per le passeggiate con animale da compagnia). 

Per  altri  dubbi  e  chiarimenti,  prima  di  chiamare  il  Comando  di  P.L.  o  gli  uffici  comunali (comunque  rimangono  sempre  a  disposizione),  si  consiglia  di  consultare  la  sezione  F.A.Q. (frequently   asked   question)      del   sito   della   Presidenza   del   Consiglio   all’indirizzo: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 e la pagina dedicata all’emergenza nel sito istituzionale del Comune di Montecchio Maggiore  all’indirizzo https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/news/emergenza-covid-19-informazioni-per-i-cittadini

Il  principale  obbligo  è  di  rimanere  in  casa,  per  adempiere  ad  un  precetto  legale,  ma soprattutto per la propria e altrui incolumità!

                                                                                              Polizia Locale Montecchio Maggiore


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