Assegno temporaneo per figli minori: aperte le domande

Pubblicato il 8 luglio 2021 • Sociale

Il Comune di Montecchio Maggiore informa i cittadini che fino al 31 dicembre 2021 è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno erogata dall’Inps ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni a carico, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’assegno temporaneo viene corrisposto in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Per richiedere l’assegno temporaneo bisogna essere cittadini italiani o UE titolari del diritto di soggiorno, oppure se cittadini di Stati extra UE avere il permesso di soggiorno di lungo periodo o il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Bisogna inoltre essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, residenti e domiciliati in Italia con i figli a carico da almeno due anni, anche non continuativi, o titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale e in possesso di ISEE valido. Fino a 7mila euro spetterà l’importo massimo, cioè 167,50 euro per ciascun figlio (in caso di uno o due figli) o di 217,80 euro per ciascun figlio (in caso di nuclei più numerosi). Da 7mila a 50mila euro spetterà un assegno ridotto, mentre non spetterà l’assegno oltre i 50mila euro. Se nel nucleo familiare ci sono figli minori disabili, l’assegno temporaneo sarà maggiorato di 50 euro per ciascuno di loro. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1 luglio.
È possibile presentare domanda chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, pagando la tariffa applicata dal gestore telefonico), recandosi gratuitamente presso un patronato, o accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno temporaneo”, con PIN, SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Se si percepisce il reddito di cittadinanza si ha comunque diritto all’assegno temporaneo, senza presentare domanda: verrà pagato d’ufficio dall’Inps insieme al reddito di cittadinanza. Si ha diritto all’assegno temporaneo anche se titolari di altri contributi regionali analoghi al RdC, assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali e assegni familiari previsti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni e pensionati delle gestioni lavoratori autonomi.
Non è possibile ottenere l’assegno temporaneo se invece si riceve già l'assegno al nucleo familiare per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, come titolari di NASpl o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC.

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