Art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 e
Decreto del ministro per la Solidarietà sociale 15.7.1999 n. 306
D.P.C.M. 452/2000
D.P.C.M. 337/2001
Viene concesso dai Comuni ed erogato dallINPS, alle madri che non beneficino del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o che ne beneficiano solo in parte.
Il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente che non disponga di risorse economiche superiori al valore I.S.E. annualmente determinato.
L'assegno potrà essere concesso, oltre che alle cittadine italiane residenti nel Comune, anche alle residenti cittadine di uno Stato dell'Unione Europea e alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (non è sufficiente il solo permesso di soggiorno).
La domanda deve essere presentata:
1. per ogni figlio nato entro sei mesi dalla data del parto;
2. per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo entro sei mesi dalla data di ingresso del minore in famiglia sempre. Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi non internazionali l'assegno è concesso solo se il minore non ha superato, all'atto dellingresso in famiglia, i sei anni di età.
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